Cassetta Pronto Soccorso Aziendale

Cassetta pronto soccorso aziendale

Il primo soccorso è un provvedimento che il Datore di Lavoro deve obbligatoriamente rendere operativo all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva. Nella pratica egli è responsabile di istituire una serie di procedure da attuare per garantire il primo soccorso, l’assistenza medica di emergenza e i necessari rapporti con i servizi esterni. Per poter ottemperare a questo preciso obbligo di legge, previsto dall’art. 45 del D. Lgs. 81/08, deve designare i lavoratori che saranno addetti al primo soccorso, ai quali devono essere fornite le attrezzature necessarie per eseguire gli interventi.

Il D.M. 388/03

Benché il primo soccorso sia espressamente previsto dal D. Lgs. 81/08, per l’individuazione di tutte le misure esecutive (formazione della squadra emergenze, individuazione dei lavoratori addetti e loro formazione, attrezzature da mettere a loro disposizione, ecc.) lo stesso rimanda alle disposizioni contenute all’interno del Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388.

Quando si usa la cassetta di pronto soccorso aziendale

Secondo quanto previsto dal sopracitato Decreto, le aziende e le unità produttive vengono suddivise in tre Gruppi: A, B e C.

La classificazione tiene conto di diversi elementi: i fattori di rischio presenti, il tipo di attività svolta e il numero di lavoratori occupati. Insieme ad un mezzo adatto ad allertare il sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, la cassetta di pronto soccorso rappresenta la dotazione delle attrezzature che devono essere presenti nelle aziende appartenenti ai gruppi A e B.

Cassetta pronto soccorso aziendale

La normativa non prevede solo la presenza della cassetta pronto soccorso aziendale presso ogni luogo di lavoro, ma indica chiaramente che la stessa deve essere adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile e segnalato con l’apposita segnaletica.

Inoltre, il suo contenuto non può essere a discrezione del datore di lavoro, ma deve essere conforme a quanto previsto dall’Allegato 1 del D.M. 388/03. Il medico competente o il sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale possono suggerire eventuali integrazioni, in base a specifici rischi eventualmente presenti all’interno della singola attività o unità produttiva.

Va da sé che la mera presenza della cassetta, da sola, non è sufficiente ed infatti la norma prevede anche che ne sia costantemente verificato il contenuto, al fine di integrare i presidi eventualmente scaduti o utilizzati.

E “il resto del mondo”?

Abbiamo detto che il D.M. 388/03, ai fini dell’adozione delle misure in esso comprese, divide le aziende in tre gruppi. I gruppi A e B adottano la cassetta di pronto soccorso, mentre le aziende appartenenti al gruppo C devono dotarsi del pacchetto di medicazione. Oltre che nelle dimensioni, le due attrezzature differiscono nella dotazione. Queste differenze scaturiscono dai diversi ambiti operativi per cui i due prodotti sono concepiti: uno è destinato alle aziende che per le loro dimensioni e per i rischi presenti hanno necessità di avere a disposizione dei lavoratori una dotazione maggiore, l’altro è destinato ad aziende più “semplici” in cui i rischi sono minori, così come il numero dei lavoratori presenti. È bene ricordare che per i lavoratori operanti in luoghi isolati, lontani dalla sede principale dell’azienda o dall’unità produttiva, il Datore di Lavoro deve obbligatoriamente mettere a disposizione il pacchetto di medicazione.

La cassetta di pronto soccorso aziendale: modelli disponibili sul mercato

Il mercato, oggi, offre un’ampia gamma di scelte, per adattarsi alle esigenze delle diverse tipologie di aziende. Sono disponibili modelli a cassetta medica portatile vera e propria ed altri a forma di armadietto. Gli armadietti possono essere ad una o due ante.

Generalmente, tutti i modelli hanno la predisposizione per il fissaggio a muro per mezzo di tasselli, mentre i materiali costruttivi sono quasi sempre la plastica o il metallo leggero verniciato.