RLS

RLS, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Figura espressamente prevista dalla normativa, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è definito dal D.Lgs. 81/08 come la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

È la sua presenza che consente ai lavoratori di verificare l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute all’interno del luogo di lavoro e di avere un interlocutore diretto a cui segnalare situazioni di pericolo.

L’operatività del RLS

La norma attribuisce una serie di poteri al RLS, perché questi possa svolgere efficacemente il suo lavoro. Si tratta di una molteplicità di caratteristiche imprescindibili che la contrattazione collettiva, eventualmente, può integrare, ma non ridurre.

Forte di questo, il RLS ha libero accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni. Inoltre, viene consultato preventivamente e tempestivamente riguardo alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda o unità produttiva.

Se il Documento di Valutazione dei Rischi viene emesso in formato cartaceo appone la sua firma sullo stesso, per garantirne la data certa insieme alle altre figure coinvolte. Viene anche richiesto il suo parere in merito alla designazione del Responsabile e degli Addetti al Servizio di Prevenzione, oltre a quella del medico competente. È sentito riguardo all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso e all’evacuazione dei luoghi di lavoro. Interviene in merito all’organizzazione della formazione ai lavoratori. Il DDL è tenuto a consegnargli copia della documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e ad informarlo sulle misure di prevenzione relative, nonché su quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali. In caso di appalti, può accedere alla documentazione contenuta nel DUVRI.

In un’ottica di “rappresentanza” dei suoi colleghi, riceve anche le informazioni che provengono dai servizi di vigilanza. Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; anche per questo motivo formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito.

Il RLS ha il diritto-dovere di partecipare alla riunione periodica che viene indetta nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori. È sua facoltà proporre miglioramenti in seno all’attività di prevenzione e ha il dovere di avvisare il responsabile della azienda sui rischi individuati nel corso della sua attività. Infine, se nello svolgimento delle sue funzioni appura che le misure di prevenzione e protezione dai rischi, adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti, e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro può fare ricorso alle autorità competenti.

In caso di costituzione di nuova impresa, il RLS ha accesso alla documentazione provvisoria, in attesa della stesura definitiva del DVR; così come nei casi in cui il DVR sia soggetto a revisione.

La formazione del RLS

Risulta evidente come un incarico con queste caratteristiche richieda una formazione adeguata e infatti la normativa prevede la formazione specifica per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il RLS deve frequentare un corso di formazione la cui durata minima deve essere di 32 ore,  mentre alla contrattazione collettiva nazionale è lasciata la facoltà di decidere quali siano le modalità di aggiornamento periodico. Tale aggiornamento, in ogni caso, non può avere durata inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.